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Sez. 5, Sentenza n. 20440 del 06/10/2011 (Rv. 619664 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" - Inapplicabilità in caso di provvedimento irrogativo "definitivo" - Impugnazione dell'atto irrogativo oltre il termine di decadenza - Pronuncia di sentenza irrevocabile - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619664-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'effetto della stabilità dell'accertamento compiuto dall'ente impositore il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, preclude l'applicazione del principio del "favor rei", è ricollegabile all'irrevocabilità della decisione giudiziale, esclusivamente qualora l'atto sia stato ritualmente impugnato ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma non anche allorché l'opposizione sia stata proposta oltre il termine di decadenza, nel qual caso l'inammissibilità del ricorso deriva proprio dall'inoppugnabilità ed insindacabilità dell'atto amministrativo presupposto, determinatasi anteriormente all'instaurazione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)