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Sez. 5, Sentenza n. 17069 del 22/07/2009 (Rv. 609108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità retroattiva in ogni stato e grado del giudizio - Condizioni - Fattispecie in tema di mancato versamento di ritenute alla fonte.
Stato
decisa il 2009-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei" introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è, secondo il successivo art. 25, comma 2, applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 472 cit.), anche d'ufficio ed in ogni stato e grado di giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo. (Fattispecie relativa alle soprattasse e pene pecuniarie dovute per mancato versamento di ritenute alla fonte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)