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Sez. U, Ordinanza n. 118 del 07/11/2000 (Rv. 541417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Provvedimento reso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione - Notificazione - Al Prefetto emittente il decreto d'espulsione - Necessità - Eventuale nullità della notificazione - Rinnovazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero, deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) a pena d'inammissibilità nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Prefetto ma la notificazione sia stata effettuata presso l'Avvocatura, benché questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio del Prefetto intimato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)