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Sez. 1, Sentenza n. 3044 del 16/03/2000 (Rv. 534814 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO | Tabella contenente lo sviluppo dei conteggi sul "quantum debeatur" - Inserimento dopo il dispositivo - Parte integrante della motivazione - Sussistenza - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534814-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - CONTENUTO

Costituisce parte integrante della motivazione del lodo arbitrale la tabella con cui si fornisca la dimostrazione contabile dei criteri liquidatori del debito fissato nel dispositivo, pur se non contenuta nella parte motiva del lodo ma materialmente inserita nel contesto del medesimo e dopo il dispositivo; poiché nessuna disposizione normativa prescrive che il dispositivo sia formalmente distinto dalla motivazione e che debba, a pena di nullità, costituire la parte finale del lodo, risulta in tal caso osservato il disposto dell'articolo n. 823 cod. proc. civ. sui requisiti del lodo arbitrale (nella specie, dopo la motivazione ed in calce al dispositivo, alla data ed alla sottoscrizione degli arbitri, era inserita, con l'intitolazione "sviluppo conteggi", una tabella contenente l'enunciazione delle ragioni della determinazione del "quantum debeatur", anch'essa sottoscritta dagli arbitri nella stessa data; la S.C. ha negato la sussistenza di un'ipotesi di nullità, non assumendo rilievo né la mancata enunciazione della delibera della tabella in conferenza personale degli arbitri, essendosi trattato di deliberazione unanime, né la circostanza che il dispositivo fosse racchiuso tra due momenti della parte motiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)