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Sez. 5, Sentenza n. 45118 del 23/04/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257549 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Attestazione incompleta - Integrazione del reato di falso per omissione - Condizioni - fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257549-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato agli effetti civili la decisione del giudice di merito il quale aveva ritenuto la sussistenza del falso per omissione senza accertare il fatto positivo che il documento - nella specie verbale di una commissione di concorso - avrebbe dovuto attestare e che non attestandolo avrebbe implicitamente negato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)