Sez. 5, Sentenza n. 22664 del 04/03/2026 Ud. (dep. 18/06/2026) Rv. 290296-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Duplicazione di atto fidefacente - Omissione di alcuni dati rilevanti - Conseguenza - Rappresentazione del fatto incompleta e parzialmente contraria al vero - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico fidefacente la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver formato e protocollato un'annotazione di servizio, ne predisponga, in assenza di una procedura formale di rettifica o integrazione, una seconda recante la data e la struttura formale della prima, ma un contenuto parzialmente difforme in quanto comprendente non mere correzioni di errori materiali, ma modifiche che si traducono nell'omissione di alcune circostanze rilevanti precedentemente riportate, tali da determinare, pur senza un'alterazione integrale del contenuto, una rappresentazione dei fatti incompleta e parzialmente contraria al vero.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)