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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020 (Rv. 659394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione in formato analogico - Riproduzione in formato digitale ai fini della notifica telematica - Sottoscrizione dell’atto con firma digitale – Necessità – Esclusione – Formato "pdf" invece che "p7m" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2020-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione in origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)