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Sez. 2 - , Sentenza n. 30927 del 29/11/2018 (Rv. 651536 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Processo telematico - Firme digitali "CAdES" e "PAdES" - Equivalenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651536-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PAdES".

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5, DM Grazia e Giustizia 19/01/2016

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)