Sez. 5, Sentenza n. 18517 del 22/02/2018 Ud. (dep. 30/04/2018) Rv. 273072 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione tra società - Assenza di soluzione di continuità - Rilevanza - Responsabilità degli amministratori della società incorporante per il reato di bancarotta della società incorporata - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, nel caso di conferimento, ai sensi degli artt. 1 e 16, d.lgs. 20 novembre 1990, n.356, di un'azienda bancaria (nella specie una Cassa di Risparmio) in una società per azioni, si verifica, senza soluzione di continuità, la sostituzione integrale della società incorporante in tutto quanto si riferisce all'azienda bancaria ad essa trasferita, ne consegue che gli amministratori della società incorporante rispondono dei fatti di bancarotta dell'ente incorporato.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 1, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356 art. 1, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356 art. 16, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)