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Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 273925 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione tra società - Fallimento della sola società incorporante - Responsabilità degli amministratori della società incorporata per condotte di bancarotta precedenti alla fusione – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273925-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, nell'ipotesi di incorporazione per fusione di società in cui il fallimento riguarda solo la società incorporante, è possibile configurare i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a carico degli amministratori e dei concorrenti esterni della società incorporata anche in relazione a condotte illecite riguardanti quest'ultima e commesse prima della fusione, in quanto i rapporti giuridici facenti capo all'incorporata non si estinguono, ma si trasferiscono alla società incorporante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)