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Sez. L, Sentenza n. 7486 del 15/07/1999 (Rv. 528606 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE | Indennizzabilità - Condizioni - Accadimento durante e nel luogo di lavoro - Insufficienza - Nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa ed il sinistro - Necessità - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528606-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro, il diritto alle prestazioni di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni, e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale, trovando la severità di tale principio un temperamento unicamente nella sussistenza di un complesso di norme, quali gli artt. 56, 63 e 64 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, dirette a provocare accertamenti d'ufficio in ordine alle cause e circostanze dell'infortunio. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio, deceduto per un incidente stradale mentre era a bordo del suo ciclomotore, in una strada ubicata fuori del tragitto che collegava gli uffici postali presso i quali il lavoratore doveva recarsi per conto della società datrice di lavoro alla sede di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 56, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 63 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)