Sez. L, Sentenza n. 3744 del 29/03/1993 (Rv. 481598 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere | Indennizzabilità - Condizioni - Accadimento durante e nel luogo di lavoro - Insufficienza - Nesso di derivazione eziologica tra l'attività lavorativa ed il sinistro - Necessità - Estremi.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione di lavoro, l'indennizzabilità non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito - la cui prova incombe a chi chiede la prestazione previdenziale - che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non, quindi, soltanto un semplice collegamento marginale o un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, in quanto l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazione e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo ed al perseguimento delle correlative finalità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)