Sez. L, Sentenza n. 4334 del 24/06/1983 (Rv. 429240 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO DEL GIUDICE - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO DEL GIUDICE - CONTENUTO.*
L'art. 2103 cod. civ. non sottrae al potere discrezionale del datore di lavoro la facoltà di determinare il luogo di prestazione del lavoro in relazione all'ambito e alle necessità dell'impresa, o di trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra, quando sussistono ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che per norma di contratto collettivo o individuale non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. Tuttavia, in Mancanza di pattuizioni vincolanti, resta pur sempre affidato al giudice il controllo sul rapporto fra tali decisioni del datore di lavoro e i diritti del singolo lavoratore trasferito, ossia fra tali decisioni organizzative e la necessità concreta del trasferimento. (Conf 3219/79, mass n 399589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)