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Sez. L, Sentenza n. 788 del 07/02/1986 (Rv. 444335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO COLLETTIVO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITĂ€ DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI TRASFERITI.*
Stato
decisa il 1986-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO COLLETTIVO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITĂ€ DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI TRASFERITI.*

In ipotesi di trasferimento collettivo - ove anche la verifica della sussistenza delle ragioni produttive poste a fondamento del provvedimento sia demandata dalla contrattazione collettiva ad un esame congiunto tra associazione sindacale e datore di lavoro - il lavoratore trasferito può sempre impugnare il provvedimento stesso al fine di ottenere la verifica giudiziale della sussistenza dei comprovati motivi che giustificano il trasferimento. (V 3249/85, mass n 440916; (V 2490/84, mass n 434503; (V 4334/83, mass n 429240).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)