Sez. L, Sentenza n. 3219 del 06/06/1979 (Rv. 399589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PRESTATORE DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE SUL RAPPORTO FRA DECISIONI DEL DATORE DI LAVORO E DIRITTI DEL LAVORATORE TRASFERITO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PRESTATORE DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE SUL RAPPORTO FRA DECISIONI DEL DATORE DI LAVORO E DIRITTI DEL LAVORATORE TRASFERITO - SUSSISTENZA.*
L'art 2103 cod civ - nel testo modificato dall'art 13 dello statuto dei lavoratori - non sottrae al potere discrezionale del datore di lavoro la facolta di determinare il luogo di prestazione del lavoro in relazione all'ambito e alle necessita dell'impresa, o di trasferire il dipendente da un'unita produttiva ad un'altra, quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che per norma di contratto collettivo o individuale non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo: tuttavia, in Mancanza di pattuizioni vincolanti, resta pur sempre affidato al giudice il controllo sul rapporto fra tali decisioni del datore di lavoro e i diritti del singolo lavoratore trasferito, ossia fra tali decisioni organizzative e la necessita concreta del trasferimento. (V 4059/76, mass n 382727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)