Sez. 3, Sentenza n. 2091 del 14/02/2012 (Rv. 621708 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Legittimazione processuale e titolarità del rapporto - Differenze - Conseguenze - Difetto di titolarità passiva dell'obbligazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Al giudice è consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio. Ne consegue che, in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, non è rilevabile d'ufficio la circostanza che il convenuto non sia proprietario del veicolo che ha causato il danno, se essa non sia stata tempestivamente eccepita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)