Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638373 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Condizione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)