Sez. U, Sentenza n. 899 del 06/04/1966 (Rv. 321791 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE O RIFIUTO DI CONCESSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - SINDACATO DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - CONCESSIONE O RIFIUTO DI CONCESSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - SINDACATO DELL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
L'Esercizio dello jus aedificandi inerisce al diritto di proprieta fondiaria come una delle sue concrete e peculiari manifestazioni in cui consiste e si estrinseca il contenuto del dominio. Tuttavia, tale Esercizio soggiace all'osservanza di molteplici limitazioni e prescrizioni connesse per legge a determinazioni della pubblica autorita, come quella di carattere generale, contenuta nell'art 31 della legge 17 agosto 1942, n 1150 - legge urbanistica- per cui chiunque intende eseguire nuove costruzioni edilizie nei centri abitati e dovunque esista il piano regolatore, ovvero ampliare quelle esistenti, ecc, deve chiedere apposita licenza al sindaco del comune. L'atto con cui viene accordata o denegata la cosiddetta licenza edilizia di costruzione, a norma della legge generale, o di altre leggi speciali - quali quelle relative ad esigenze estetiche, archeologiche, eccetera -, presuppone non soltanto la valutazione di elementi tecnici ma anche condizioni di libero apprezzamento rientrante nella sfera della discrezionalita della pubblica amministrazione, in relazione alle predette esigenze di interesse collettivo. In conseguenza, l'atto stesso si sottrae al Sindacato del giudice ordinario, ne dalla sua concessione, o dalla sua mancata concessione, puo sorgere, per qualsiasi privato, una pretesa al risarcimento del danno, azionabile contro la pubblica amministrazione avanti al giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)