Sez. U, Sentenza n. 413 del 08/02/1968 (Rv. 331415 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE- IN GENERE - CONCESSIONE O RIFIUTO DI CONCESSIONE - SINDACATO DELLO AGO - INAMMISSIBILITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE- IN GENERE - CONCESSIONE O RIFIUTO DI CONCESSIONE - SINDACATO DELLO AGO - INAMMISSIBILITA.*
Lo jus aedificandi, pur costituendo una manifestazione del diritto di proprieta, e, tuttavia, soggetto nel suo Esercizio a molteplici limitazioni connesse per legge a determinazioni della pa. Una limitazione generale e quella prevista dall'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che condiziona le costruzioni da eseguirsi in centri abitati al rilascio della licenza edilizia. Il privato, che intenda costruire in detti centri, si trova in una posizione di interesse legittimo, essendo indubitabile il potere della pa. Di concedere o meno la licenza edilizia e di sottoporre le costruzioni all'osservanza di determinate limitazioni. Pertanto, l'impugnativa per illegittimita della licenza edilizia, che condizioni a determinate prescrizioni o addirittura impedisca l'Esercizio dello jus aedificandi, da luogo ad una controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo. Conforme alle sentenze n. 1471-67, massima n. 328147 n. 796-67, massima n. 326876 n. 899-66, massima n. 321791.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)