Sez. L, Sentenza n. 1063 del 06/02/1999 (Rv. 523037 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato - Condizione - Iscrizione negli elenchi nominativi - Anticipazione degli effetti nelle more della formazione degli elenchi - Certificazione d'urgenza - Decorrenza della prestazione dalla data del rilascio del certificato - Incostituzionalità (sentenza n. 483 del 1995) - Dalla data della domanda del medesimo - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
Gli effetti dell'iscrizione del lavoratore agricolo a tempo determinato negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, per almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno precedente a quello per il quale l'indennità di malattia viene richiesta - che costituisce condizione per il diritto all'indennità (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1946 n. 212 e dell'art. 5 sesto comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638) - possono essere anticipati nelle more della formazione degli elenchi, con l' esibizione del certificato d' urgenza di cui al comma quarto dell' art. 4 D.Lgs. 212/46. In tal caso ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 10 novembre 1995 n. 483, l'ammissione alle prestazioni decorre non dalla data del rilascio ma dalla data della domanda del certificato d'urgenza.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)