Sez. 3, Sentenza n. 3565 del 16/04/1996 (Rv. 497069 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel concetto di danno biologico.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In caso di evento lesivo dell'integrità personale, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a sfere distinte di riferimento, il primo riguardando il diritto alla salute ed il secondo attenendo, invece, alla capacità di produrre reddito, con la conseguente necessità di procedere relativamente ad essi a due distinte liquidazioni. Per converso, il danno alla vita di relazione costituisce un aspetto del danno biologico e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo. (Vedi sent. Corte Cost. n. 184/86 e n. 88/79).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)