Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 22/02/1995 (Rv. 490594 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel concetto di danno alla salute.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica di un soggetto che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diversa da quella lavorativa normale come le attività ricreative e quelle sociali (già qualificato come "danno alla vita di relazione") rientra nel concetto di danno alla salute, e pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)