Sez. 5, Sentenza n. 20444 del 06/10/2011 (Rv. 619194 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa presentata in pendenza di giudizio - Versamento di metà dell'importo previsto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Decisione nel merito - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riferimento alla definizione agevolata delle pendenze tributarie prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel caso in cui, in pendenza del giudizio di impugnazione dell'avviso accertamento e del provvedimento irrogativo delle sanzioni, il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa di cui agli artt. 49 e 50 della predetta legge, versando tuttavia solo la prima delle due rate, pari a metà dell'importo totale previsto per la definizione, legittimamente la commissione tributaria non pronuncia l'estinzione del giudizio e decide la controversia nel merito.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)