Sez. 5, Sentenza n. 19320 del 08/09/2006 (Rv. 593171 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Artt. 49 e 50 della l. n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Dichiarazione integrativa presentata in pendenza di giudizio - Versamento di importo insufficiente - Mancata rettifica della dichiarazione - Trasmissione di mera informativa alla commissione tributaria - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Decisione nel merito - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle pendenze tributarie prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel caso in cui in pendenza del giudizio il contribuente abbia presentato la dichiarazione integrativa di cui agli artt. 49 e 50 della predetta legge, ma abbia versato un importo insufficiente, e l'Ufficio, invece di provvedere alla rettifica della dichiarazione integrativa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, si sia intanto limitato ad informare il giudice tributario in ordine alla reale situazione venutasi a creare a seguito della richiesta di applicazione del beneficio, legittimamente la commissione tributaria, ricevuta la comunicazione della notizia trasmessa dall'Ufficio con semplice nota, anziché dichiarare l'estinzione del giudizio, decide nel merito la controversia, tenuto conto dell'irregolarità della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)