Sez. 5, Sentenza n. 14023 del 16/06/2006 (Rv. 590377 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 413 del 1991 - Irrevocabilità - Effetti processuali - Preclusione della pronuncia nel merito - Sussistenza - Estinzione del giudizio tributario - Condizioni - Prova dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario in materia di IVA, e con particolare riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'irrevocabilità delle dichiarazioni integrative, prevista dall'art. 57 della predetta legge, preclude al giudice tributario ogni possibilità di pronunciarsi sul merito della controversia, ma non comporta l'estinzione del rapporto fiscale originario, il quale resta in vita, ai sensi dell'art. 48, comma secondo, finchè il debito d'imposta non risulti compiutamente adempiuto, impedendo la declaratoria di estinzione del giudizio fino a quando non vengano esibite le ricevute o le distinte di versamento comprovanti l'integrale pagamento di quanto dovuto.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)