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Sez. 2, Sentenza n. 6664 del 16/12/1981 (Rv. 417524 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - PROPONIBILITĂ€ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417524-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO - PROPONIBILITĂ€ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

L'Azione di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello, comportando essa il mutamento della sola causa petendi e non del petitum, sempre che la domanda si fondi sulle stesse circostanze di fatto dedotte in primo grado e non renda necessari accertamenti di fatto nuovi. (Conf 1948/79, mass n 398351; (Conf 2446/76, mass n 381225).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)