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Sez. 2, Sentenza n. 3888 del 29/06/1985 (Rv. 441464 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441464-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - AZIONE DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FORMULAZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*

L'Azione di arricchimento senza causa può essere proposta per la prima volta in appello comportando il mutamento della sola causa petendi e non del petitum purché rimanga immutata la situazione già dedotta in primo grado. Tuttavia, l'indicata Azione deve essere necessariamente formulata con l'atto di appello in quanto con questo, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in Sede di gravame, si consuma il diritto di impugnazione. (Conf 77/85, mass n 438281, sulla prima parte; (Conf 6664/81, mass n 417524, sulla prima parte; (Conf 5346/81, mass n 416080, sulla prima parte; (Conf 2379/81, mass n 413139; (Conf 1948/79, mass n 398351, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)