Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 06/10/1977 (Rv. 387882 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - RELATIVO PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA DI SENTENZA - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA.*
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI - RELATIVO PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA DI SENTENZA - EFFETTI DELLA COSA GIUDICATA - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE - LEGITTIMITA.*
Il procedimento di rettificazione degli Atti dello stato civile e delle annotazioni, di cui agli artt 165 e seguenti RD n 1238 del 1939, si conclude, per la parziale Forma contenziosa, con un provvedimento che ha natura di sentenza, e che percio e soggetto a ricorso per Cassazione ed e suscettibile di passare in giudicato. Detta Forma contenziosa giustifica anche la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, benche il procedimento si svolga in camera di consiglio. (V 1251/74, mass n 369309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 453, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Cod. Civ. art. 455, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 165 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)