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Sez. L, Sentenza n. 6361 del 16/05/2000 (Rv. 536581 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE | Potere discrezionale del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Esercizio del suddetto potere anche nel corso dell'espletamento della prova - Ammissibilità - Valutazione della superfluità dell'ulteriore assunzione della prova - Necessaria esplicitazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536581-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - RIDUZIONE

La riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità) che può essere esercitato anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 209, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)