Sez. L, Sentenza n. 18944 del 10/09/2007 (Rv. 598850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Questione pregiudiziale riproposta dalla parte totalmente vittoriosa nel merito - Esame preliminare rispetto al ricorso principale - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Il ricorso incidentale per cassazione con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole deve essere esaminato prima del ricorso principale della parte soccombente nel merito ed indipendentemente, quindi, da ogni valutazione sulla fondatezza di tale ricorso, in quanto sin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame nell'ordine logico delle questioni indicato dall'art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., che, con disposizione applicabile, ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ., anche nel giudizio di cassazione, espressamente stabilisce che il giudice decide prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e successivamente il merito della causa. (Nella specie, a fronte di ricorso principale del lavoratore che lamentava la contraddittorietà della sentenza d'appello la quale, pur riconoscendo come illegittimo l'intimato licenziamento, aveva comunque confermato la decisione di primo grado totalmente sfavorevole ad esso lavoratore, respingendo le domande di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, la S.C. ha delibato preliminarmente il ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro, vittorioso in entrambi i gradi di merito, attinente al profilo della legittimità del licenziamento, accogliendo tale motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)