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Sez. 3, Sentenza n. 2401 del 30/06/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 215073 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina del difensore a mezzo telegramma - Ritualità - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215073-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

La disciplina della nomina del difensore (art.96 cod.proc.pen.)prevede forme estremamente semplici eppure tali da richiedere pur sempre il "minimum" della sottoscrizione dell'indagato o dell' imputato, anche senza alcuna autenticazione, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito. Detto requisito non è presente nel telegramma che non è menzionato nella disposizione "de qua" proprio perché privo di sottoscrizione e che conseguentemente non è idoneo a legittimare il difensore ad esercitare il diritto d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)