Sez. 5, Sentenza n. 4884 del 27/01/1997 Ud. (dep. 23/05/1997) Rv. 207894 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Formalità - Rilevanza ai fini esterni nei rapporti tra gli uffici giudiziari e l'imputato o l'indagato - Rilevanza ai fini interni nei rapporti tra difeso e difensore - Differenza - Nomina effettuata con telegramma - Presentazione dei motivi di impugnazione da parte del difensore - Validità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
Le formalità prescritte dall'art. 96 comma secondo cod. proc. pen. sono richieste "ad substantiam" e sono vincolanti per quanto riguarda gli obblighi, relative alle notifiche e agli avvisi, dell'autorità giudiziaria e degli uffici giudiziari, ma sono richieste esclusivamente ad probationem per quanto attiene la verifica dell'espressione della volontà dell'indagato o imputato e per quanto attiene al rapporto fiduciario tra difensore e difeso. Da questo punto di vista la violazione delle forme previste dall'art. 96 cod. proc. pen. costituisce una semplice irregolarità sanabile con comportamenti successivi. La presentazione dei motivi di impugnazione da parte del difensore nominato con un telegramma è perciò validamente effettuata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)