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Sez. 2, Sentenza n. 3729 del 13/01/2015 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 262640 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime detentivo speciale ex art. 41 bis O.P. - Limitazione dei colloqui con i difensori a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013 - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262640-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di trattamento penitenziario differenziato, il criterio di automaticità della limitazione del diritto ai colloqui con il proprio difensore da parte del detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., dichiarato incostituzionale con sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale, non determina la nullità del provvedimento che abbia posto limiti di durata e di frequenza dei contatti con il difensore, che siano determinati dal soddisfacimento di particolari e concrete esigenze ravvisate dall'autorità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)