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Sez. 3, Sentenza n. 3765 del 13/06/1980 (Rv. 407606 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE AMMISSIVA DELLE PROVE RICHIESTE - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA NELLA PARTE MOTIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407606-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE AMMISSIVA DELLE PROVE RICHIESTE - ESCLUSIONE - DELIBAZIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA NELLA PARTE MOTIVA - IRRILEVANZA.*

Poiche presupposto indispensabile del regolamento di Competenza e l'esistenza di una pronuncia sulla Competenza da parte dell'organo investito del relativo potere, e inammissibile il regolamento di Competenza avverso l'ordinanza del giudice istruttore ammissiva delle prove richieste e nella quale la delibazione della questione di Competenza, contenuta nella parte motiva e finalizzata alla dimostrazione dell'opportunita di procedere all'espletamento dei mezzi istruttori senza provocare una separata sentenza del tribunale sulla Competenza a norma dell'art 187 cod proc civ. tale ordinanza, infatti, oltre a provenire da un organo istituzionalmente carente del potere di pronunciare sentenze, non contiene alcuna pronuncia circa il giudice competente a decidere il merito della controversia. (V 6183/79, mass n 402905; (V 6153/79, mass n 402863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)