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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 11/12/1980 (Rv. 410140 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - SOSPENSIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410140-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - SOSPENSIONE - RIGETTO DELL'ISTANZA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

Poiche presupposto indispensabile del regolamento di Competenza l'esistenza di una pronunzia su una questione di Competenza avente natura di sentenza, ossia di un provvedimento che, indipendentemente dalla Forma e dalla qualificazione ad esso attribuite dal giudice, abbia contenuto decisorio rispetto a tale questione, e inammissibile il regolamento di Competenza avverso il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un'ingiunzione fiscale, nella quale la deliberazione della questione di Competenza, contenuta nella parte motiva, e finalizzata alla dimostrazione dell'opportunita di non concedere l'invocata sospensione e comunque proviene da un organo sfornito della potestas iudicandi su questioni preliminari afferenti il giudizio di merito. (V 3765/80, mass n 407606; (V 6153/79, mass n 402863; (V 3000/79, mass n 399335; (V 455/79, mass n 396570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)