Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 26/11/1979 (Rv. 402905 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE.*
L'ordinanza, con la quale il giudice istruttore, ai sensi dell'art 189 cod proc civ, rimette la causa al collegio, non puo avere alcun valore sostanziale di sentenza sulle questioni di Competenza sollevate dalle parti, in quanto ha la mera funzione di chiudere la fase istruttoria, nonche di investire il collegio della decisione su tutte le questioni in discussione, ivi comprese quelle indicate, e, pertanto, non e impugnabile con istanza per regolamento di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)