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Sez. 6, Sentenza n. 6370 del 21/10/1987 Ud. (dep. 27/05/1988) Rv. 178470 - 01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - UTILIZZABILITÀ - LIMITE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.*
Stato
decisa il 1987-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178470-01

PROVA PENALE - ATTI E PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ STRANIERE - UTILIZZABILITÀ - LIMITE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.*

Le prove raccolte all'estero sono ammissibili in un giudizio che si svolge in Italia, purché si tratti di prove assunte in conformità della legge del luogo e non siano in contrasto con norme di ordine pubblico. Quindi la circostanza che la esecuzione di intercettazioni telefoniche operata all'estero sia stata effettuata con modalità diverse da quelle previste dalla legge italiana, non ne inficia la validità la quale (stante la difforme disciplina processuale vigente nei diversi ordinamenti giuridici) non può essere vagliata alla stregua di criteri di valutazione attinti dall'ordinamento italiano, essendo invece necessario e sufficiente che tali intercettazioni siano state compiute con il rispetto delle norme vigenti in quello stato. (Conf mass n 174836; (Conf mass n 175160).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)