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Sez. 2, Sentenza n. 2389 del 12/03/1994 (Rv. 485675 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Costituzione di società - Contestuale conferimento di bene immobile essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale - Conferimento effettuato con scrittura privata recante il crocesegno della parte anziché la sua sottoscrizione - Nullità assoluta dell'atto - estensione della nullità al contratto di società.
Stato
decisa il 1994-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485675-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

È affetto da nullità assoluta, per mancanza della necessaria forma scritta, il conferimento di un bene immobile a favore di una società costituita contestualmente, ove effettuato con una scrittura privata recante il crocesegno anziché la sottoscrizione della parte, che ne costituisce il requisito essenziale. Tale nullità, ove l'immobile risulti essenziale per il raggiungimento dello scopo sociale, si estende all'intero contratto di società, si estende all'intero contratto di società, pur trattandosi di società semplice per la quale non è necessaria alcuna formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)