Sez. 1, Sentenza n. 6765 del 02/07/1990 (Rv. 468075 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OBBLIGO DI FORMA SCRITTA PER IL NEGOZIO DI CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI - SUSSISTENZA - ESTENSIONE AL CONTRATTO SOCIALE - CONTRATTO VERBALE COSTITUTIVO DI UNA SOCIETÀ DI FATTO CON CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI A TITOLO DI PROPRIETÀ - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - OBBLIGO DI FORMA SCRITTA PER IL NEGOZIO DI CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI - SUSSISTENZA - ESTENSIONE AL CONTRATTO SOCIALE - CONTRATTO VERBALE COSTITUTIVO DI UNA SOCIETÀ DI FATTO CON CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI A TITOLO DI PROPRIETÀ - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto con conferimento di beni immobili a titolo di proprietà per il raggiungimento dello scopo sociale. (nella specie conferimento di un terreno allo scopo di costruire un fabbricato per la relativa vendita e divisione degli utili) è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ. in relazione all'art. 1350 n. 1 cod. civ., comportando la causa in concreto del contratto di società e la natura del bene conferito che l'Obbligo della Forma scritta per il negozio di conferimento degli immobili si estende al contratto sociale. Peraltro, la nullità del detto contratto non può venire meno in ragione della conversione dello stesso a norma dell'art. 1424 cod. civ. con riguardo al preteso conferimento soltanto del mero godimento novennale dell'immobile, non richiedente la Forma scritta, importando tale delimitazione la nullità del contratto per difetto della relativa causa, attesa l'inidoneità di un conferimento alla realizzazione dello scopo sociale. (Conf 1757/90, mass n 465684; (Conf 5862/87, mass n 454255; (Conf 3631/85, mass n 441224; (Conf 2688/82, mass n 420541; (Conf 2017/82, mass n 419864; (Conf 5761/81, mass n 416462).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)