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Sez. L, Sentenza n. 1757 del 06/03/1990 (Rv. 465684 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA - CONTRATTO VERBALE COSTITUTIVO CON IL CONFERIMENTO DEL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI ESSENZIALI - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO EX ART. 1367 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465684-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA - CONTRATTO VERBALE COSTITUTIVO CON IL CONFERIMENTO DEL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI ESSENZIALI - NULLITÀ - PRINCIPIO DELLA CONSERVAZIONE DEL NEGOZIO GIURIDICO EX ART. 1367 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza Determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 cod. civ., in relazione all'art. 1350 n. 9 cod. civ. il quale contempla la forza scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 cod. civ., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la Forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento. (Conf 5862/87, mass n 454255; (Conf 2017/82, mass n 419864; (contra 3631/85, mass n 441224).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)