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Sez. 1, Sentenza n. 16208 del 17/07/2006 (Rv. 594065 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Divieto ex art. 19, comma secondo, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Natura di circostanza impeditiva della declaratoria ed esecuzione di provvedimento espulsivo - Conseguenze - Matrimonio successivo alla emissione di detto provvedimento - Applicabilità del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594065-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina della immigrazione, la fattispecie delineata dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a beneficio dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, configura una circostanza impeditiva della declaratoria ed esecuzione di un provvedimento espulsivo. Pertanto, essa presuppone che il provvedimento espulsivo non sia stato emesso, e non è applicabile con riferimento alle ipotesi in cui la situazione in essa contemplata si sia realizzata successivamente alla emissione di detto provvedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)