Sez. 5, Sentenza n. 18160 del 20/12/2002 (Rv. 559351 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Nuova disciplina ex D.Lgs. n. 472 del 1997 - Principio di identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione - Efficacia retroattiva - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo d'imposta, con l'autore materiale della violazione, introdotto dagli artt. 2 e 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non può essere applicato retroattivamente, cioè alle violazioni commesse anteriormente all'1 aprile 1998 (data di entrata in vigore della nuova normativa), in virtù del principio di legalità di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997 (fattispecie in tema di responsabilità solidale del legale rappresentante di società, ex art. 98, sesto comma, del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)