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Sez. 5, Sentenza n. 18041 del 09/09/2005 (Rv. 585400 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Nuova disciplina generale di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 - Principio della esclusiva riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica autrice (o coautrice) della violazione - Effetto retroattivo - Sanzione applicata in forza di norma abrogata (art. 12 della legge n. 4 del 1929) - Esigibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585400-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, la nuova disciplina generale, introdotta dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha sancito, con effetto retroattivo, il principio della esclusiva riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica autrice (o coautrice) della violazione, che abbia agito con dolo o colpa, con la conseguenza che le sanzioni applicate ad altro titolo e, per di più, in forza di una norma abrogata (l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) non sono più esigibili (fattispecie relativa alla pretesa dell'amministrazione finanziaria del pagamento, da parte del legale rappresentante di società, a titolo di obbligazione solidale, ai sensi della citata norma abrogativa, della sanzione irrogata alla società).

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)