Sez. 6, Sentenza n. 922 del 12/03/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 211953 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Sentenza favorevole alla estradizione - Incidente di esecuzione avverso l'ordinanza impositiva della misura cautelare fondato sulla dedotta intervenuta prescrizione del reato - Ammissibilità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
Non è consentito proporre incidente di esecuzione avverso l'ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona per la quale è stata già pronunciata sentenza favorevole alla estradizione qualora la richiesta sia fondata su aspetti attinenti alla non concedibilità della estradizione, atteso che la sede esclusiva per la trattazione e la decisione di simili questioni è il giudizio di estradizione regolato dagli artt. 704 e seguenti cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale era stata richiesta la sospensione della esecuzione della misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria sul presupposto che il reato per il quale era stata richiesta l'estradizione era estinto per prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)