Sez. 6, Sentenza n. 4497 del 18/11/1997 Cc. (dep. 07/01/1998) Rv. 210052 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Sentenza favorevole alla estradizione - Preclusione alla proponibilità di richieste di revoca o sostituzione - Configurabilità - Insussistenza - Limiti.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE
In tema di misure cautelari personali applicate ai fini della estradizione per l'estero, nessuna preclusione deriva alla proponibilità di richieste di revoca o sostituzione delle misure dall'avvenuto esaurimento del procedimento giurisdizionale a seguito della sentenza favorevole alla estradizione; sempre che dette richieste siano fondate sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, dato che, dopo tale sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall'art. 714, terzo comma, cod. proc. pen., risulta ormai definito da detta decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 719 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)