Sez. 6, Sentenza n. 2931 del 11/07/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202836 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Controllo giurisdizionale sulle misure cautelari - Ammissibilità - Sussistenza.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Misure cautelari - In genere
L'esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l'art. 718 cod. proc. pen. stabilisce che la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle "misure previste dagli articoli precedenti" senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l'art. 714 comma 1 stesso codice dispone che la persona della quale è demandata l'estradizione può essere sottoposta a misure cautelari "in ogni tempo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 718 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)