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Sez. 4 - , Sentenza n. 11708 del 21/12/2018 Ud. (dep. 18/03/2019) Rv. 275279 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Normativa antinfortunistica - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Ruolo di garante per gli eventi verificatisi - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275279-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)