Sez. 4 - , Sentenza n. 49761 del 17/10/2019 Ud. (dep. 09/12/2019) Rv. 277877 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – Responsabilità – Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 31, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 33, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)