Sez. 4, Sentenza n. 1968 del 11/12/1989 Ud. (dep. 12/02/1990) Rv. 183308 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DI PENA SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (COSIDDETTO PATTEGGIAMENTO) - POSSIBILITÀ IN RELAZIONE A REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA O CON PENA PECUNIARIA CONGIUNTA A QUELLA DETENTIVA - ESCLUSIONE.*
La particolare procedura del cosiddetto patteggiamento, prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui, ricorrendo determinati presupposti, su richiesta dell'imputato, può essere applicata una sanzione sostitutiva con conseguente dichiarazione di Estinzione del reato, non è applicabile ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. (V anche in applicazione del nuovo codice di procedura penale, art. 444, le seguenti sentenze in corso di massimazione: sez. 2, cod. civ. 31 ottobre 1989 n. 2551 e sez. 5, cod. civ. 24 ottobre 1989 n. 1840; (Conf mass n 177702).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)