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Sez. 1, Sentenza n. 1357 del 18/02/1985 (Rv. 439420 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE- GENITORE IN CONFLITTO DI INTERESSI CON IL MINORE - CONTROVERSIE INERENTI AL CONTRATTO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439420-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE- GENITORE IN CONFLITTO DI INTERESSI CON IL MINORE - CONTROVERSIE INERENTI AL CONTRATTO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Il curatore speciale del minore, il quale, nominato ai sensi dell'art. 320 ultimo comma cod. civ., in relazione ad un affare che comporti conflitto di interessi con il genitore esercente la potestà, stipuli un contratto in nome e per conto del minore medesimo, previo conseguimento della prescritta autorizzazione, ha anche la rappresentanza processuale del minore, in ordine alle controversie inerenti a detto contratto. Pertanto, ove quest'ultimo implichi la assunzione di obbligazione fideiussoria a garanzia di debito del genitore, deve ritenersi ritualmente notificato al suddetto curatore il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore per far valere tale fideiussione, e deve conseguentemente negarsi che il minore, divenuto esecutivo il provvedimento monitorio per mancata opposizione, possa porre in discussione la condanna resa a suo carico. (V 4491/82, mass n 422480; (V 4178/78, mass n 393799).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)